La mezza tra Terni e Narni - 10/04

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Dragonissima - 01/11/2011

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Statuto dell' associazione sportiva dilettantistica

Denominazione - Sede

Art. 1- E' costituita con sede in: Terni, Via Aminale n. 30, l' associazione sportiva dilettantistica denominata ASD AVIS TERNI.

Scopo - Oggetto

Art. 2- L'associazione, che e' basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, è apolitica, aconfessionale e non ammette quindi nessuna discriminazione, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L'associazione si propone di aderire, accettandone lo Statuto, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Essa potra' esercitare la propria attivita' su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all' estero.

Art. 3- Per il conseguimento degli scopi anzidetti l' Associazione assume i seguenti compiti:

a)  acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali;

b)  Perseguire finalita' sportive e culturali attraverso la gestione di attivita' nei campi dell' informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;

c)  Partecipare attivamente all' approntamento e alla gestione delle attivita' connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;

d)  Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attivita' sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

e)  Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attivita' similari, ad uso esclusivo degli associati.

f)   Aiutare l’AVIS nella sensibilizzazione della donazione del saungue.

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell' Associazione. All' atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisira' la qualifica di socio.

Art. 6 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attivita'. Tale quota dovra' essere determinata annualmente per l' anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo esclusivamente gratuito, e previsto il solo rimborso delle spese anticipate, previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

Recesso - Esclusione

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8 - L' esclusione sara' deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)  che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell' Associazione;

b)  che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c)  che svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi dell' Associazione;

d)  che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all' Associazione.

L' esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il socio escluso potrà proporre appello motivato all’Assemblea dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Fondo Comune

Art. 10 - Il fondo comune e' costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalita' che pervenissero all' Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi gi gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non e' mai ripartibile fra i soci durante la vita dell' Associazione ne' all' atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale

Art. 11 - L' esercizio sociale va dal 1 Gennaio  al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all' Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio.

Organi dell' Associazione

Art. 12 - Sono organi dell' Associazione:

a)  L' Assemblea degli associati;

b)  Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d)  Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora venga nominato.

Assemblee

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l' ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l' orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno un’ora dopo.

Art. 14 - L' assemblea ordinaria:

a)  approva il bilancio consuntivo;

b)  procede alla nomina delle cariche sociali;

c)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)  approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio sociale.

L' assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - L' assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16 - In prima convocazione l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno degli associati. In seconda convocazione, l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all' ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell' Associazione per cui occorrera' il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Art. 17 - L' assemblea e' presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell' assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il consiglio direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di sette scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, sarà possibile effettuare la convocazione del Consiglio Direttivo anche con mezzi elettronici di comunicazione, quali email o fax, fermo restando i termini di convocazione previsti dal presente articolo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l' altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a)  curare l' esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)  redigere il bilancio consuntivo e bilancio preventivo;

c)  compilare i regolamenti interni;

d)  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attivita' sociale;

e)  deliberare circa l' ammissione, il recesso e l' esclusione degli associati;

f)   nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attivita' in cui si articola la vita della Associazione;

g)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell' Associazione.

Art. 19 - In caso di dimissioni o mancanza di uno o piu' componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra la lista dei non eletti o tra i soci. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l' assemblea perche' provveda ad indire nupve elezioni del Comitato Direttivo.

Presidente

Art. 20 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall' Assemblea ed e' composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l' amministrazione dell' Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Scioglimento

Art. 23 - In caso di scioglimento dell' Associazione, l' assemblea straordinaria determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalita' della liquidazione. Nominera' uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri. L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento e contestuale devoluzione ad altra associazione avente finalità simili ( vedi codice civile).Le Associazioni sportive seguono la dottrina e la giurisprudenza delle società di capitali..L’Associazione può essere sciolta per delibera dell’assemblea, presenti due terzi dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’associazione o di mancata riaffiliazione:

- i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione da Federazioni o Enti cui l’Associazione si è affiliata ritorneranno in possesso delle medesime Federazioni o Enti,

- i beni di proprietà dell’Associazione Sportiva saranno devoluti a strutture o Associazioni di pari scopi e finalità sociali.

Norma finale

Art. 24 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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